Diritto di soggiorno e matrimonio fra persone dello stesso sesso in una recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia

Con una pronuncia del 13 febbraio 2012 un giudice della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto ad un cittadino uruguaiano, sposato in Spagna con un cittadino italiano, il diritto ad ottenere un titolo di soggiorno in Italia in virtù della normativa in materia di ricongiungimento familiare.

Il ricorrente aveva presentato ricorso avverso un provvedimento della Questura di Reggio Emilia che gli aveva negato il rilascio della carta di soggiorno. Il ricorrente fondava la sua domanda sulla sua qualità di coniuge di un cittadino italiano, in virtù di un matrimonio celebrato in Spagna nel 2010: è noto, infatti, che in Spagna è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, con effetti equiparati a quelli celebrati fa coppie di sesso diverso.

La pronuncia verte dunque sull’interpretazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. L’art. 2, lett. b), del decreto, corrispondente all’art. 2 della direttiva, stabilisce che deve intendersi per “familiare”, in particolare, il “coniuge” e “il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”.

Valorizzando la finalità della direttiva, volta alla tutela della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari nell’ambito dell’Unione europea (art. 1), il Tribunale ha escluso di doversi pronunciare sull’accertamento dello status del ricorrente nell’ordinamento italiano, ritenendo di doversi pronunciare esclusivamente sul diritto del ricorrente ad ottenere un titolo di soggiorno a norma della disciplina di derivazione europea. In tale ottica, il Tribunale ha ritenuto di dover prescindere da considerazioni internazionalprivatistiche: “i criteri di collegamento previsti dalla legge n. 218/1995 non appaiono invero conferenti, vertendosi … in una ipotesi circoscritta alla tutela della libertà di circolazione”.

Il Tribunale, anche in virtù di un ragionamento a contrario rispetto a quanto disposto nello stesso articolo in relazione al “partner”, ha ritenuto che il termine “coniuge” utilizzato nella direttiva 2004/38/CE e nel decreto legislativo n. 30/2007 non debba essere interpretato secondo la normativa dello Stato membro ospitante (cioè, ai sensi dello stesso articolo, lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno), nella specie quella italiana, seppure gli Stati membri mantengano una propria competenza normativa in relazione alla disciplina dei rapporti familiari.

Il Tribunale afferma che “la finalità di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione delle persone è conseguita del legislatore europeo consentendo ai cittadini europei di circolare all’interno dell’Unione insieme ai loro familiari secondo la legislazione nazionale ove si è formata l’unità familiare”. E dunque, secondo il Tribunale, una volta provato che si sia formata un’unione matrimoniale in un Paese dell’Unione, la libera circolazione del cittadino e del suo familiare deve essere garantita a prescindere dalla legge nazionale dei coniugi.

Nel giungere a questa soluzione il Tribunale valorizza anche l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare la sentenza Schalk and Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, relativa all’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) che, secondo il Tribunale, deporrebbe a favore di una lettura dei termini “matrimonio” e “coniuge” idonea a comprendere l’ipotesi del matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Quanto ai riflessi nell’ordinamento interno, secondo il Tribunale la soluzione accolta “lungi dall’attuare un riconoscimento dello status matrimoniale”, appare conforme all’esigenza di dare attuazione al diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia riconosciuto all’unione affettiva tra due persone dello stesso sesso dall’art. 2 della Costituzione (il Tribunale richiama in proposito la sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale), che sarebbe certamente impedito in radice in ipotesi di negazione del diritto di proseguire la relazione affettiva dopo il trasferimento in Italia.

Vale la pena segnalare che, in virtù della disciplina previgente il decreto legislativo n. 30 del 2007, la Corte d’appello di Firenze, con decreto 6 dicembre 2006 in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2007, p. 1088 ss., aveva escluso di poter rilasciare il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a un cittadino neozelandese, qualificato come partner de facto di un cittadino italiano in un provvedimento neozelandese, escludendo la qualità di “familiare” anche ai sensi della direttiva 2004/38/CE che chiarisce che ai fini della direttiva la definizione di familiare dovrebbe includere il partner che ha contratto un’unione registrata qualora la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio.