La sentenza della Corte internazionale di giustizia nella controversia fra Germania e Italia sull’immunità dalla giurisdizione civile

Il 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia ha reso la sentenza relativa al caso delle Immunità giurisdizionali degli Stati.

Nel ricorso che ha dato avvio al procedimento, la Germania lamentava, innanzitutto, la violazione da parte dell’Italia dell’immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione contenziosa, per avere alcune corti italiane riconosciuto alle vittime di violazioni di norme di diritto umanitario commesse dal Reich nel corso del secondo conflitto mondiale la possibilità di agire in giudizio in sede civile contro la stessa Germania per la riparazione del danno subito.

La Germania contestava inoltre all’Italia la violazione delle norme internazionali in materia di immunità dalla giurisdizione esecutiva, per avere le autorità italiane consentito l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale su Villa Vigoni, un bene immobile di proprietà tedesca situato in territorio italiano.

Infine, la Germania faceva valere la illegittimità della concessione in Italia dell’exequatur di alcuni provvedimenti giudiziari greci che avevano accolto delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dello Stato tedesco per danni cagionati in quel paese dalle forze armate del Reich durante la seconda guerra mondiale.

La Corte dell’Aia ha ritenuto fondato il ricorso tedesco in relazione a tutti e tre i motivi.

La Corte ha anzitutto negato l’esistenza di una regola consuetudinaria tesa ad escludere la rilevanza delle norme sull’immunità dalla giurisdizione contenziosa nel caso di specie. Tale regola, secondo la Corte, non potrebbe trovare fondamento nella c.d. territorial tort exception, prevista dall’art. 11 della Convenzione europea sull’immunità degli Stati del 1972, dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004 oltreché dalla legislazione interna di alcuni Stati (par. 62 ss.). La tesi avanzata dalla difesa italiana, secondo cui la regola sull’immunità conoscerebbe un’eccezione specifica per il caso in cui la controversia riguardi gravi violazioni di norme di diritto internazionale umanitario, non trova sufficienti riscontri – ad avviso della Corte – nella prassi degli Stati (par. 81 ss.). Allo stesso modo, la Corte ha escluso che la natura cogente della norma internazionale violata dallo Stato convenuto abbia incidenza sulla regola sull’immunità (par. 92 ss.).

Quanto all’iscrizione di Villa Vigoni nel registro delle ipoteche, la Corte ha riconosciuto la valenza consuetudinaria dell’art. 19, lett. c), della Convenzione delle Nazioni unite sull’immunità, ed ha pertanto ritenuto inammissibile l’adozione di misure esecutive in relazione ad un bene appartenente ad uno Stato straniero, destinato – come Villa Vigoni – ad una pubblica funzione (par. 109 ss.).

Particolare interesse, nell’ottica del diritto internazionale privato, riveste poi l’ultima parte della sentenza, in cui la Corte si sofferma sulla questione del riconoscimento in Italia delle decisioni greche pronunciate nei confronti dello Stato tedesco. Secondo la Corte, il procedimento volto a concedere l’exequatur di una sentenza straniera pronunciata nei confronti di uno Stato costituisce di per sé un esercizio di giurisdizione contenziosa nei confronti di quest’ultimo, in quanto capace di incidere sulle sue proprietà, sui suoi diritti, interessi o attività. Per questo, prima ancora di valutare se il giudice originariamente adito abbia o meno violato la norma sull’immunità pronunciando la sentenza, il giudice richiesto del riconoscimento deve chiedersi se, laddove una controversia identica a quella decisa all’estero fosse instaurata nel foro, lo Stato straniero convenuto potrebbe legittimamente invocare l’immunità. In caso affermativo, la pretesa del privato volta a far valere l’efficacia della decisione straniera dovrà essere rigettata in ossequio all’immunità dovuta allo Stato (par. 121 ss.).

Riconosciuta la responsabilità dello Stato italiano per la condotta dei propri giudici, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che l’Italia deve prendere tutte le misure necessarie affinché le decisioni pronunciate in violazione della regola sull’immunità (ancorché già passate in giudicato) e le misure di esecuzione adottate nei confronti di Villa Vigoni siano private dei loro effetti (par. 137).

Il testo completo della sentenza, assieme alle opinioni individuali e dissidenti di alcuni giudici, può leggersi nel sito della Corte internazionale di giustizia a questo indirizzo.

Tra le prime analisi dedicate alla pronuncia si segnalano quella di Chimène I. Keitner nel sito della American Society of International Law e quella di Burkard Hess in Conflictoflaws.net. Inoltre, la Società italiana di diritto internazionale ha aperto nel suo sito web un “forum” destinato ad ospitare interventi sulla sentenza.

La pronuncia della Corte sarà al centro di una tavola rotonda che si terrà mercoledì 29 febbraio 2012  presso il Dipartimento di studi internazionali dell’Università di Milano, sotto la presidenza di Marco Pedrazzi e con interventi di Natalino Ronzitti e Gabriella Venturini.