Diritto al nome e doppia cittadinanza

Nel fascicolo 4/2012 della rivista Famiglia e diritto appare un commento di Filippo Farolfi intitolato Il diritto al cognome maritale della cittadina bipolide fra legge nazionale e diritto comunitario.

Lo scritto esamina un decreto emesso dal Tribunale di Novara il 14 luglio 2011 su ricorso presentato da una donna, cittadina romena e italiana, al fine di ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile onde poter conservare il cognome del marito acquisito in Romania secondo le norme locali.

Il testo del provvedimento è disponibile anche nel sito ilcaso.it, a questo indirizzo.

Abstract – Con il decreto in commento il Tribunale di Novara riconosce a una cittadina bipolide il diritto di conservare il cognome maritale attribuitole nel paese di provenienza. Il provvedimento appare corretto seppure basato esclusivamente su un criterio di ordine temporale, relativo all’acquisizione della prima cittadinanza, che prevede il mantenimento del cognome dell’uomo. Maggiore portata avrebbe avuto la decisione se corroborata da riferimenti all’ordinamento comunitario in materia di cittadinanza dell’Unione europea e di divieto di discriminazione in base alla nazionalità e alle Convenzioni internazionali sulla legge applicabile ai nomi e cognomi.

Scheda: F. Farolfi, Il diritto al cognome maritale della cittadina bipolide fra legge nazionale e diritto comunitari, in Famiglia e diritto, 2012, p. 397 ss.

Sulla circolazione internazionale degli atti pubblici e il riconoscimento degli atti di stato civile in Europa

Il 14 dicembre 2011 il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere sul Libro verde della Commissione europea su Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile (doc. COM/2010/747 def., del 14 dicembre 2010).

Il Comitato ha accolto favorevolmente l’iniziativa della Commissione volta a rafforzare la “Unione dei cittadini” favorendo la libera circolazione dei documenti pubblici ed il riconoscimento transfrontaliero di taluni atti dello stato civile.

La consultazione pubblica avviata col Libro verde, conclusasi nel maggio del 2011 (le risposte sono reperibili a questo indirizzo) è stata indetta per raccogliere i contributi delle parti interessate e del pubblico in generale, al fine di sviluppare una politica dell’Unione nelle materie sopra indicate ed elaborare le opportune proposte legislative.

Tali proposte, contemplate nel Programma di Stoccolma - Verso un’Europa dei cittadini in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, riflettono la percepita necessità di abolire ogni formalità amministrativa che impedisca o renda gravosa la circolazione delle persone sul territorio dell’Unione.

Come osservato nel Libro verde, il processo di legalizzazione degli atti pubblici, che può consistere in una serie di autenticazioni (ad opera delle autorità dello Stato d’origine e dello Stato di utilizzo), è spesso lento ed economicamente oneroso. Il ricorso alla c.d. apostille ai fini della semplificazione del procedimento, richiede anch’essa un certo numero di formalità amministrative e può comportare tempi e costi non trascurabili.

L’attuale quadro normativo della materia è fortemente frammentato. Si rinvengono infatti discipline nazionali spesso assai diverse tra loro e svariate convenzioni internazionali multilaterali o bilaterali. Fra quelle multilaterali possono essere citate, in particolare, la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa alla soppressione del requisito della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, la Convenzione europea del 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari, alcune convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC), tra cui la Convenzione del 1957 concernente il rilascio gratuito e la dispensa dalla legalizzazione degli atti di stato civile, la Convenzione del 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, la Convenzione del 1977 concernente la dispensa dalla legalizzazione per alcuni atti e documenti. Dal canto suo, il diritto dell’Unione affronta solo qualche aspetto della materia (si pensi all’art. 56 del regolamento (CE) n. 44/2001 e all’art. 52 del regolamento (CE) n. 2201/2003).

Per innalzare la certezza del diritto ed assicurare una più efficace circolazione degli atti in questione, la Commissione ha prospettato la predisposizione di un quadro normativo europeo, uniforme e moderno, che tenga conto della realtà delle situazioni transfrontaliere.

Il 15 giugno 2011 si era già espresso in merito al Libro verde il Comitato economico e sociale europeo. Anch’esso aveva accolto con favore l’iniziativa della Commissione riconoscendo “la necessità di agevolare la circolazione dei documenti pubblici in tutta l’Unione europea, per facilitare la vita dei cittadini europei e aiutarli ad esercitare in modo più efficace i propri diritti abbattendo gli ostacoli ancora esistenti”.

Anche la CIEC, il 28 aprile 2011, si è espressa a favore del Libro verde, rendendosi disponibile a cooperare con l’Unione.

Sulla non trascrivibilità in Italia di un matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso

Nella sentenza 15 marzo 2012, n. 4184, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla trascrivibilità nei registri dello stato civile italiano del matrimonio celebrato all’estero fra due persone dello stesso sesso.

Nella fattispecie, i ricorrenti avevano contratto matrimonio in Olanda in conformità con le norme in vigore in quel paese. La trascrizione dell’atto da essi richiesta a Latina, dove risiedevano, era stata tuttavia respinta in forza dell’art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante l’ordinamento dello stato civile: gli atti formati all’estero, si legge in tale disposizione, non possono essere trascritti “se sono contrari all’ordine pubblico”.

Il reclamo proposto dinanzi al Tribunale di Latina ed il successivo ricorso alla Corte d’appello di Roma erano stati respinti. In particolare, secondo la sentenza d’appello, il matrimonio in questione difettava di “uno dei requisiti essenziali per la sua configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno”, ossia “la diversità di sesso tra i coniugi”.

La Suprema Corte, adita per la cassazione di quest’ultima pronuncia, ha rigettato il ricorso, negando il diritto dei ricorrenti a vedere trascritto il loro matrimonio in Italia.

La Corte ha peraltro rilevato che “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali non dipende più dalla loro inesistenza, né dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”.

Invero, secondo la Corte, “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto” – anche se l’ordinamento italiano non riconosce loro il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero – poiché “titolari del diritto ‘alla vita familiare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto all tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di ‘specifiche situazioni’, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tal sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili alle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”.

La Corte di legittimità giunge a queste conclusioni all’esito di un articolato ragionamento, nell’ambito del quale sono richiamate, fra le altre, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (nella parte in cui tutela il diritto di uomini e donne in età adatta a sposarsi ed a fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione e protegge la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della società), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (specie là dove riconosce il diritto al matrimonio e alla vita privata e familiare) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che garantisce il diritto a sposarsi e a costituire una famiglia).

La Cassazione fa riferimento inoltre alla sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, in cui, pur negandosi fondamento costituzionale al diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, si legge che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità”, per cui “in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.

La Suprema Corte si riferisce altresì alla sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 29 settembre 2010 nella causa Schalk e Kopf c. Austria, dalla quale emerge, stando alla stessa Cassazione, che “il diritto al matrimonio, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza, include anche quello al matrimonio di persone dello stesso sesso, quale ‘nuovo contenuto’ ermeneuticamente emergente”.

Nella dottrina recente, in tema di matrimoni fra persone dello stesso sesso, si veda Matteo Winkler, Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 1236 ss., e dello stesso autore, Le unioni same-sex straniere in Italia dopo la sentenza n. 138/2010: indicazioni per i giudici, in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di A. Lorenzetti, B. Pezzini, 2011, pp. 297 ss.

Una circolare del Ministero dell’Interno sulla trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero

Con una circolare del 13 ottobre 2011 (n. 25/2011) il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla trascrizione in Italia dei matrimoni celebrati all’estero.

La circolare rileva, in premessa, che il matrimonio celebrato in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite può essere trascritto in Italia “nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 218/1995″, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Senonché, si osserva, “in alcuni paesi (ad esempio in Marocco) l’atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall’autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l’espresso accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane”.

In proposito, la circolare ricorda che ai sensi dell’art. 28 della legge n. 218/1995 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla legge di comune residenza al momento della celebrazione. Pertanto, “in linea di principio, non è consentito rifiutare la trascrizione del matrimonio solo perché la legge straniera utilizza forme differenti da quella interna”. La trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, d’altro canto, “non ha finalità costitutive ma meramente dichiarative”.

Nel documento si rileva come per la Corte di cassazione (sentenza 28 aprile 1990 n. 3599), il matrimonio celebrato all’estero nelle forme ivi stabilite, comprese le forme dettate da regole religiose, allorché venga riconosciuto idoneo dalla lex loci a produrre effetti civili “è immediatamente valido e rilevante nell’ordinamento italiano con la produzione del relativo atto … indipendentemente dall’osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione”, sempre che “sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento”.

Su quest’ultimo punto la circolare asserisce che “il consenso di entrambi i coniugi costituisce sempre un requisito essenziale, di ordine sostanziale, alla sussistenza di un valido vincolo matrimoniale, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il matrimonio per chiara contrarietà all’ordine pubblico”.

La circolare conclude quindi che, ai fini della trascrivibilità del matrimonio in Italia, “resta necessario verificare che, nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi gli sposi, quale requisito per la configurabilità giuridica del matrimonio medesimo”.

A tal fine, ove sia richiesta la trascrizione di un atto straniero di matrimonio “che … non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi”, tale richiesta, “espressa per iscritto”, deve essere accolta, si legge nella circolare, “quando la stessa sia stata presentata all’ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto”.