Nella sentenza 15 marzo 2012, n. 4184, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla trascrivibilità nei registri dello stato civile italiano del matrimonio celebrato all’estero fra due persone dello stesso sesso.
Nella fattispecie, i ricorrenti avevano contratto matrimonio in Olanda in conformità con le norme in vigore in quel paese. La trascrizione dell’atto da essi richiesta a Latina, dove risiedevano, era stata tuttavia respinta in forza dell’art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante l’ordinamento dello stato civile: gli atti formati all’estero, si legge in tale disposizione, non possono essere trascritti “se sono contrari all’ordine pubblico”.
Il reclamo proposto dinanzi al Tribunale di Latina ed il successivo ricorso alla Corte d’appello di Roma erano stati respinti. In particolare, secondo la sentenza d’appello, il matrimonio in questione difettava di “uno dei requisiti essenziali per la sua configurabilità come matrimonio nell’ordinamento interno”, ossia “la diversità di sesso tra i coniugi”.
La Suprema Corte, adita per la cassazione di quest’ultima pronuncia, ha rigettato il ricorso, negando il diritto dei ricorrenti a vedere trascritto il loro matrimonio in Italia.
La Corte ha peraltro rilevato che “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali non dipende più dalla loro inesistenza, né dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”.
Invero, secondo la Corte, “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto” – anche se l’ordinamento italiano non riconosce loro il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero – poiché “titolari del diritto ‘alla vita familiare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto all tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di ‘specifiche situazioni’, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tal sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili alle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”.
La Corte di legittimità giunge a queste conclusioni all’esito di un articolato ragionamento, nell’ambito del quale sono richiamate, fra le altre, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (nella parte in cui tutela il diritto di uomini e donne in età adatta a sposarsi ed a fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione e protegge la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della società), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (specie là dove riconosce il diritto al matrimonio e alla vita privata e familiare) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che garantisce il diritto a sposarsi e a costituire una famiglia).
La Cassazione fa riferimento inoltre alla sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, in cui, pur negandosi fondamento costituzionale al diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, si legge che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità”, per cui “in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.
La Suprema Corte si riferisce altresì alla sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 29 settembre 2010 nella causa Schalk e Kopf c. Austria, dalla quale emerge, stando alla stessa Cassazione, che “il diritto al matrimonio, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza, include anche quello al matrimonio di persone dello stesso sesso, quale ‘nuovo contenuto’ ermeneuticamente emergente”.
Nella dottrina recente, in tema di matrimoni fra persone dello stesso sesso, si veda Matteo Winkler, Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2011, p. 1236 ss., e dello stesso autore, Le unioni same-sex straniere in Italia dopo la sentenza n. 138/2010: indicazioni per i giudici, in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di A. Lorenzetti, B. Pezzini, 2011, pp. 297 ss.